Vaccino obbligatorio. E’ la volta buona?

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Le disposizioni per quanti operano a contatto con malati o persone fragili

Da giorni era nell’aria. Dopo i casi di Lavagna (8 degenti infettati da un operatore sanitario no vax) e di Fiano Romano (24 contagiati in una Casa di Riposo da un’infermiera che non ha voluto vaccinarsi) e il via libera di Ordini professionali e di parte di partiti politici, l’intervento del Governo non era più rinviabile.

E’ arrivato così l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, sanitari e farmacisti. Il decreto Covid di aprile, approvato in Consiglio dei Ministri, introduce l’obbligo fino al 31 dicembre 2021.

Per chi non dovesse sottoporsi alla vaccinazione, non appena scatterà l’obbligo di legge, è prevista la sospensione dall’ordine professionale, il mutamento di mansioni e, se questo non fosse possibile, lo stop alla retribuzione.

Sono questi i seri rischi che corrono medici, infermieri, farmacisti e operatori della sanità in generale, se non rispettano l’obbligo vaccinale imposto dal governo Draghi.

Nel decreto legge varato in Consiglio dei Ministri, oltre alle nuove misure di contenimento previste per tutto questo mese di aprile – ritorno in presenza per le scuole fino alla prima media e sospensione della zona gialla fino a fine mese – è stato introdotto anche l’obbligo della vaccinazione anti Covid per quanti operano a stretto contatto con persone fragili e malate.

L’obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Nel decreto Covid di aprile è descritta la procedura da seguire per verificare che sia rispettato l’obbligo vaccinale.

Innanzitutto l’obbligo riguarda “le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

La vaccinazione diventa una conditio sine qua non , dunque, “essenziale all’esercizio della propria professione”.

Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto gli Ordini Professionali trasmetteranno l’elenco con i nominativi degli iscritti, poi, entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, le Regioni verificheranno dalla lista dei nominativi chi non si è vaccinato.

Quelle persone verranno contattate direttamente dalla Usl, che chiederà agli interessati di produrre un certificato di avvenuta vaccinazione entro cinque giorni.

In assenza di certificato, scaduti i cinque giorni scatta l’invito a vaccinarsi.

I tempi da rispettare per la vaccinazione li decidono le aziende sanitarie locali, e se non viene effettuata sono loro stesse ad avvisare il soggetto, il suo datore di lavoro e l’ordine professionale a cui appartiene.

Scatta immediatamente la sospensione dall’ordine, ma anche l’incarico a mansioni differenti sul posto di lavoro, con eventuale riduzione dello stipendio.

Qualora non sia possibile il cambio di mansione, verso un’occupazione che non metta a rischio i pazienti, arriva la sospensione dalla retribuzione.

Nonostante la necessità assoluta di far valere questa norma al più presto, i tempi dell’entrata in vigore di questo decreto legge sono piuttosto lunghi se rapportati all’urgenza di non recare danni agli ospiti di strutture protette, ad esempio.

Ora la parola passa al Parlamento e vedremo cosa succederà. Attendiamoci, comunque, modifiche.

Un’altra via c’è, se la si vuole trovare.

L’ha indicata la Regione Emilia-Romagna ed è contenuta nella circolare invia ai medici di Aziende Sanitarie e di Strutture Private Accreditate, oltre che ai direttori generali delle Aziende Sanitarie. Questo documento prende l’avvio da una delibera regionale (numero 351 del 12 marzo 2018) che affronta “Il rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario”.

Nella circolare si dice: i vaccini sono un’arma fondamentale nella lotta alla pandemia da Sars-CoV-2; i numeri di operatori sanitari vaccinati in Regione sono ancora distanti dalla copertura totale necessaria al contenimento del contagio; i vaccini attualmente in uso non hanno controindicazioni, neppure in caso di immunodepressione.

Stando così le cose, a fronte del rischio pandemico, vanno rimodulati “i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale”.

Tale idoneità deve necessariamente tendere primariamente alla tutela del lavoratore, ma anche alla tutela dei pazienti e dei colleghi.

“Si ritiene pertanto – recita la circolare – che in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di NON IDONEITA’ specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non.

Rispetto al contatto con operatori sanitari e non, si sottolinea come occorra valutare gli specifici contesti, poiché qualora gli operatori con i quali il soggetto non vaccinato collabora o viene a contatto siano tutti vaccinati, e il soggetto non venga a contatto, per finalità relative alla mansione, con utenti, la idoneità specifica alla mansione può essere mantenuta.

Il giudizio di non idoneità potrà essere interrotto a seguito dell’avvenuto avvio del ciclo vaccinale o di altra condizione che possa rendere il lavoratore immunologicamente non suscettibile”.

L’Emilia-Romagna, a quanto pare la strada dell’obbligatorietà, l’ha trovata.

Un’obbligatorietà che alcuni giudici avevano individuato anche nell’articolo 2087 del Codice Civile.

Nella battaglia giurisprudenziale era stato anche invocato l’articolo 32 della nostra Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” ma riconosce anche che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Disposizione di legge specifica che evidentemente mancava.

Di qui il varo del decreto legge sull’obbligo di vaccino per chi opera nella Sanità a contatto con malati o persone fragili.

Un sacco articoli e di commi scomodati quando basterebbe riconoscere, al di là del buon senso, che l’interesse della collettività vale di più del diritto del singolo.

Ci si dimentica che di interesse della collettività ne aveva parlato soprattutto la Corte Costituzionale quando respinse un ricorso della Regione Veneto su alcuni vaccini per l‘infanzia: “L’importanza collettiva della salute – spiegava la Corte – può talora giustificare trattamenti obbligatori”. E questo, senza scomodare altri riferimenti costituzionali, pare proprio in caso.