DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Rapporto medico-paziente, ecco cosa dice la legge

299

Nuovo incontro ad AltaVita-IRA su diritti e doveri

Verso il fine vita: norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: temi vitali, estremamente importanti, ma ancora scarsamente conosciuti.

Ed è per questo che AltaVita-IRA ha organizzato, a breve distanza di tempo, un secondo appuntamento, stavolta aperto ai famigliari degli ospiti della Casa di Riposo, sui temi della DAT , disposizioni anticipate di trattamento, e della PCC, la pianificazione condivisa di cure.

Relatore Claudio Rago, specialista di Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Criminologia Clinica, componente del Comitato Etico di AltaVita-IRA.

 “Una direttiva rivoluzionaria sotto certi aspetti”: così Rago ha definito la legge 219 del dicembre 2017 che detta le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Rivoluzionaria” perché introduce i concetti innovativi di consenso e di condivisione delle cure e perché riunisce nelle scelte i medici, gli operatori sanitari e i pazienti.

“Una legge, sofferta e frutto di compromesso – ha aggiunto – ma che dice chiaramente che non può esserci trattamento contro la volontà del paziente”, anche se c’era già l’articolo 32 della Costituzione che affermava questo principio: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Consenso. Rago ha sottolineato che il consenso si basa su due pilastri: una informazione chiara, tarata su chi la riceve; e la capacità del paziente di capire e di essere messo nelle condizioni di esprimersi.

Consenso o dissenso lungo il cammino del percorso di cura possono sempre essere modificati. Tra medico e paziente si instaura un rapporto dinamico.

La volontà del paziente può essere espressa a voce, con registrazione video o in forma scritta. Quando il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà entrano in campo altre figure: o i famigliari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere e di esprimere il consenso o il dissenso in sua vece.

La legge fa riferimento anche all’eventuale convivente. ll consenso informato, in qualunque modo espresso, va inserito nella cartella clinica.

L’azione del medico. Il medico, ha ribadito Rago, è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario proposto.

In altre parole il medico è vincolato alla volontà del paziente. A seguito di ciò, il medico è esente da ogni responsabilità civile o penale.

E’ stato inoltre specificato che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

E se si presenta un’emergenza? Medico ed équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Per introdurre un’altra figura importante nel percorso terapeutico, Rago è ricorso a un esempio: supponiamo che il paziente sia inabilitato e che non ci siano sue disposizioni espresse e che la persona indicata a suo tempo dal paziente rifiuti le cure proposte mentre il medico ritiene che siano appropriate e necessarie; in questo caso la decisione è rimessa alla figura del giudice tutelare.

Divieto di accanimento terapeutico. Rago ha ricordato che nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

Il medico, tuttavia, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

DAT. Ogni persona in previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere la propria volontà, può fare ricorso, come prevede la legge, alla Dat, vale a dire a “disposizioni anticipate di trattamento”.

Si tratta di un meccanismo di autodeterminazione preventiva. Un consenso futuro, che può essere modificato in ogni momento. In caso di incapacità del paziente a esprimersi e a fronte di decisioni da prendere, entra in scena la figura del fiduciario che può confermare e avvalorare il pensiero di chi non può esprimerlo.

La DAT può essere disattesa nel caso sussistano terapie non prevedili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

Errore da non compiere.  E’ l’instaurazione di un rapporto conflittuale medico-paziente, molto spesso creato da parenti di quest’ultimo (fratelli in disaccordo, soprattutto).

Il medico ha il dovere di dire la verità, di modulare le sue proposte come se dovesse aiutare un bambino a camminare.

Con obiettivi imprescindibili: ti tolgo il dolore, ti gestisco dando soddisfazione al bisogno, ti offro, garantendoti il mio massimo impegno, ogni opportunità di salvezza.