Chi assiste le persone fragili deve essere vaccinato.

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vaccino personale sanitario

Il diritto alla salute è prevalente sulla scelta del lavoratore.

“Spiacente signora, lei non è vaccinata e quindi non può lavorare nella struttura per anziani. Nessuno mette in dubbio il suo diritto al lavoro, ma è prevalente il diritto alla salute delle persone fragili”.

Questa, in sintesi, la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso di una operatrice sanitaria che ha rifiutato il vaccino pur lavorando a contatto con anziani non autosufficienti.

La signora era stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio perché si era rifiutata di vaccinarsi contro il Covid. Aveva fatto ricorso contro il provvedimento al giudice del lavoro, ma questi glielo ha respinto giudicando la misura “adeguata e proporzionata”.

Il caso è accaduto a Terni con protagonista un’operatrice socio sanitaria, dipendente della cooperativa sociale Actl New.

La donna, addetta all’assistenza di anziani non autosufficienti, a febbraio aveva negato il proprio consenso informato alla somministrazione del vaccino, dicendosi contraria ad un trattamento sanitario “perché – questa la sua motivazione – ancora di natura sperimentale, senza prima conoscerne effetti e possibili controindicazioni”.

A seguito di questa decisione il medico del lavoro aveva espresso un giudizio di non idoneità della lavoratrice, a cui ha fatto seguito a marzo la conseguente sospensione del datore di lavoro per 24 mesi.

Contro questo ulteriore provvedimento, l’operatrice sanitaria aveva presentato un primo ricorso alla Usl competente che ha confermato l’inidoneità della dipendente della cooperativa, limitando però il termine della sospensione al 31 dicembre 2021.

La donna non si è arresa e ha i impugnato in via cautelare il provvedimento di sospensione davanti al giudice del lavoro, chiedendo il reintegro immediato alle sue mansioni e la corresponsione delle mancate retribuzioni.

Il giudice le ha dato torto. Ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dall’Actl New affermando che il dipendente deve “osservare – si legge nell’ordinanza – precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto”.

E’ “imposto” inoltre al lavoratore “l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni”, nonché quello “di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro”.

Per il giudice, infine, è da “ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività”.